Consulenze Assicurative srl
Via Zadei 49 25123 Brescia
Tel. 030 – 3389807 Fax 030 – 300034
P.I. 02844890174

ALLEGATO 4 TER
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

DATI DELL’INTERMEDIARIO:

CONSULENZE ASSICURATIVE SRL, RUI – Sezione A – N° iscrizione A000012244
ABRAMI ANDREA , RUI – Sez. A – N° iscrizione A000003070

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente

obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione

obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente

obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione

se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito

obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto

obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

  1. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
  2. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
  3. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
  4. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
  5. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
  6. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

Documento da rendere disponibile al pubblico nei propri locali (unitamente alle informazioni e all’elenco degli obblighi di comportamento di cui all’allegato 4 ter)

ELENCO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE CON CUI L’INTERMEDIARIO HA RAPPORTI D’AFFARI

(art. 56, comma 2, lett. a, Reg. IVASS 40/2018)

In coerenza con la disposizione Regolamentare sopra riportata, si evidenzia che l’intermediario    ha rapporti d’affari con le seguenti imprese (in caso di collaborazioni A con A indicare le mandanti dell’emittente):

A – Zurich Insurance Europe AG – Rappresentanza Generale per l’Italia
B – Zurich Insurance Company LTD
C – Zurich Investments Life S.p.A
D – Gama life SPA
In caso di collaborazione con Broker indicare i riferimenti: Ragione sociale e n. iscrizione RUI            

L’intermediario ha in corso un rapporto di libera collaborazione (ai sensi dell’art. 22, comma 10, d.l. 179/2012, convertito con modifiche nella l. 221/2012) con:

  1. PRINCE SRL Sezione B Iscrizione n. B000244742 del 29.02.2008
  2. PA-SCAL SRL Sezione B Iscrizione n. 000014268 del  01.02.2007
  3. LEONCINI & ASSOCIATI SRL Sezione B 000186487del 11.05.2007
  4. ARTIGIANBROKER SRL Sezione B 000098477 del 04/05/2007
  5. TAROLLI & PATNERS SRL – Sezione A 000658388 del 09.06.2020
  6. PROJECT SRL – Sezione A 000575910 del 06.06.2017

Nel caso di specie CONSULENZE ASSICURTIVE SRLassume la veste di intermediario proponente, PRINCE SRL – PA-SCAL SRL – LEONCINI & ASSOCIATI SRL – ARTIGIANBROKER SRL, assumono la veste di intermediario emittente.

Imprese di assicurazione che hanno conferito mandato a tale collaboratore/imprese di assicurazione delle quali possono essere offerti i prodotti in forza di tale rapporto di collaborazione: NESSUN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

Una volta che il Contraente ha scelto il prodotto che intende sottoscrivere, l’intermediario dà evidenza dell’impresa di assicurazione interessata, dell’intermediario emittente in caso di rapporto di collaborazione, nonché del ruolo e delle funzioni svolte in base all’accordo di collaborazione.

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