Ecco le istruzioni per inviare un reclamo formale e ottenere una risposta in tempi certi.
Hai avuto un problema con la pratica, la liquidazione o un disservizio?
- Descrivi chiaramente il problema – cosa è successo, quando, con chi hai parlato.
- Allega documentazione – email, contratti, conversazioni, verbali.
- Invia il reclamo – via email o PEC agli indirizzi ufficiali Zurich.
- Tempi di risposta – la legge prevede una risposta entro 45 giorni.
- Se non basta – puoi rivolgerti a IVASS o usare i sistemi ADR; chiedi e ti spieghiamo la strada migliore.
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Puoi presentare a noi i reclami che riguardano:
- la gestione del rapporto contrattuale
- la gestione di un sinistro
- l’effettività della prestazione
- la quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto
- la gestione dei servizi offerti dalla Compagnia
- il comportamento degli agenti (intermediari iscritti nella sezione A del Registro Unico Intermediari) di cui la Compagnia si avvale per l’attività di intermediazione assicurativa, incluso il comportamento dei dipendenti e dei collaboratori degli agenti
Scarica il modulo per i reclami di Consulenze Assicurative
Scarica il modulo per i reclami di Consulenze AssicurativePuoi rivolgerti all’Ivass
(Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni):
- quando il reclamo ha come oggetto l’osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi da essa incaricati delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private e delle relative norme di attuazione e delle disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore
- se non sei soddisfatto dell’esito del reclamo inoltrato alla Compagnia
- nel caso in cui la Compagnia non abbia dato riscontro nel termine di 45 giorni dal ricevimento del reclamo (per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sezione A e nella sezione F del registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI) e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario interessato)
Puoi rivolgerti a CoViP
(Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione):
- se la lamentela riguarda irregolarità, criticità o anomalie concernenti una forma pensionistica complementare (Piano Individuale Pensionistico o Fondo Pensione Aperto) e non sei soddisfatto dell’esito del reclamo già inoltrato alla Compagnia;
- nel caso in cui la Compagnia non abbia dato riscontro nel termine di 45 giorni dal ricevimento del reclamo
Puoi rivolgerti a Consob
(Commissione nazionale per le società e la Borsa):
- per questioni inerenti la corretta redazione dei Documenti contenenti le informazioni chiave (KID) dei prodotti di investimento assicurativo e la distribuzione dei suddetti prodotti da parte di banche e altri intermediari finanziari iscritti nella sezione D del RUI o nell’elenco annesso
- se non sei soddisfatto dell’esito del reclamo inoltrato alla Compagnia
- nel caso in cui la Compagnia non abbia dato riscontro nel termine di 45 giorni dal ricevimento del reclamo