Hai avuto un problema con la pratica, la liquidazione o un disservizio?

  1. Descrivi chiaramente il problema – cosa è successo, quando, con chi hai parlato.
  2. Allega documentazione – email, contratti, conversazioni, verbali.
  3. Invia il reclamo – via email o PEC agli indirizzi ufficiali Zurich.
  4. Tempi di risposta – la legge prevede una risposta entro 45 giorni.
  5. Se non basta – puoi rivolgerti a IVASS o usare i sistemi ADR; chiedi e ti spieghiamo la strada migliore.

Visita la pagina dei reclami di Zurich

Puoi presentare a noi i reclami che riguardano:

  • la gestione del rapporto contrattuale
  • la gestione di un sinistro
  • l’effettività della prestazione
  • la quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto
  • la gestione dei servizi offerti dalla Compagnia
  • il comportamento degli agenti (intermediari iscritti nella sezione A del Registro Unico Intermediari) di cui la Compagnia si avvale per l’attività di intermediazione assicurativa, incluso il comportamento dei dipendenti e dei collaboratori degli agenti

Scarica il modulo per i reclami di Consulenze Assicurative

Scarica il modulo per i reclami di Consulenze Assicurative

Puoi rivolgerti all’Ivass 

(Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni):

  • quando il reclamo ha come oggetto l’osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi da essa incaricati delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private e delle relative norme di attuazione e delle disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore
  • se non sei soddisfatto dell’esito del reclamo inoltrato alla Compagnia
  • nel caso in cui la Compagnia non abbia dato riscontro nel termine di 45 giorni dal ricevimento del reclamo (per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sezione A e nella sezione F del registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI) e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario interessato)

Puoi rivolgerti a CoViP 

(Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione):

  • se la lamentela riguarda irregolarità, criticità o anomalie concernenti una forma pensionistica complementare (Piano Individuale Pensionistico o Fondo Pensione Aperto) e non sei soddisfatto dell’esito del reclamo già inoltrato alla Compagnia;
  • nel caso in cui la Compagnia non abbia dato riscontro nel termine di 45 giorni dal ricevimento del reclamo

Puoi rivolgerti a Consob 

(Commissione nazionale per le società e la Borsa):

  • per questioni inerenti la corretta redazione dei Documenti contenenti le informazioni chiave (KID) dei prodotti di investimento assicurativo e la distribuzione dei suddetti prodotti da parte di banche e altri intermediari finanziari iscritti nella sezione D del RUI o nell’elenco annesso
  • se non sei soddisfatto dell’esito del reclamo inoltrato alla Compagnia
  • nel caso in cui la Compagnia non abbia dato riscontro nel termine di 45 giorni dal ricevimento del reclamo